Contrassegno disabili

Ultimo agg. 01 febbraio 2021

Contrassegno disabili (Parcheggio, sosta e circolazione veicoli)

Note per l'utenza:

  • per soggetti titolari di patente di guida: Se il soggetto che richiede il contrassegno speciale di circolazione e sosta dei veicoli è titolare di patente di guida e l'esito della visita, degli accertamenti clinici, strumentali, di laboratorio fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici circa l'idoneità e la sicurezza della guida dei veicoli, il medico - dell'Ambulatorio di certificazioni medico-legali o della Commissione Invalidi - segnala all'ufficio della MCTC la necessità di procedere alla revisione della patente di guida del soggetto visitato, come previsto dall'art. 128 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92)
  • validità della certificazione ottenuta con l'esibizione del verbale di invalidità civile: se il contrassegno di circolazione e sosta è stato ottenuto mediante esibizione di un verbale di invalidità civile, la sua validità è esattamente corrispondente a quella del verbale stesso
  • nel caso in cui l'utente voglia far valere, per il contrassegno, il verbale di invalidità civile, ritenendo di avere diritto al beneficio, deve comunque attendere di ricevere da parte dell'INPS il verbale definitivo. In attesa del ricevimento del verbale, qualora l'utente avesse assoluta necessità di detto contrassegno, dovrebbe rivolgersi comunque ai Servizi Ambulatoriali dell'ASST Lariana

    1. Il contrassegno disabili viene rilasciato dal Comune. Il cittadino può richiederlo secondo due modalità:

      • presentando al Comune la certificazione rilasciata dal medico dell'ASST
      • presentando al Comune il verbale di invalidità

      Certificazione rilasciata dal medico dell'ASST

      Il cittadino presenta al Comune il certificato rilasciato da un medico dell'ASST. La visita per l'ottenimento del certificato si effettua su prenotazione, presso gli Ambulatori di certificazioni medico-legali, presentando i seguenti documenti:

      • documento di identità in corso di validità
      • documentazione sanitaria riguardante le patologie che determinano la grave compromissione della capacità di deambulazione
      • verbale di invalidità rilasciato in precedenza, se in possesso
      • patente di guida, se in possesso
      • attestazione di pagamento (vedi: Costo)
      • tessera sanitaria

      Verbale di invalidità

      Il cittadino presenta al Comune il verbale di invalidità in cui è espressamente indicato che "sussistono i requisiti per il rilascio dello speciale contrassegno di circolazione e sosta" (ai sensi dell'articolo 381 del DPR 495/1992 e dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012).

      Nei verbali di invalidità antecedenti l'entrata in vigore del D.L. 5/2012 manca l'indicazione in ordine alla sussistenza del diritto al contrassegno:

      • tali verbali danno diritto al contrassegno solo nei casi in cui siano barrati il punto 5 (persona con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) oppure il punto 6 (persona con necessità di assistenza continua), oppure in caso di cecità civile assoluta
      • in tutti gli altri casi, l'invalido con verbale privo delle indicazioni di cui al D.L. 5/2012 dovrà richiedere la certificazione rilasciata dal medico dell'ASST

      Costo

      Il rilascio del certificato che - eventualmente - attesti il diritto al contrassegno, avviene a titolo gratuito.

    1. In occasione del riconoscimento della grave difficoltà alla deambulazione, la stessa può essere valutata:

      • a validità limitata
      • a validità illimitata

      Per procedere al rinnovo del contrassegno l'interessato dovrà attestare il permanere delle condizioni di disabilità che hanno dato luogo al rilascio, in modo diverso nei due casi:

      • certificato iniziale a validità limitata
        Se il certificato iniziale aveva validità temporanea, cioè fino ad una data specificata, o per un numero specificato di mesi o anni, è necessario presentare al Comune una nuova certificazione rilasciata dal medico dell'ASST (vedi Rilascio contrassegno disabili - Certificazione rilasciata dal medico dell'ASST)
      • certificato iniziale a validità illimitata
        Se il certificato iniziale aveva validità illimitata, cioè senza indicazione di durata fino ad una data specificata, o per un numero specificato di mesi o anni è necessario presentare al Comune, alla scadenza quinquiennale del pass, il certificato* del proprio medico di medicina generale (senza l'indicazione esplicita della patologia che la determina e con l'indicazione che "persistono" le gravi difficoltà alla deambulazione accertate al momento del rilascio)

      * tale certificato è una prestazione a pagamento la cui tariffa è stabilita autonomamente dal medico di medicina generale, nell'ambito del tariffario nazionale, con rilascio di ricevuta fiscale