Assistenza sanitaria all'estero

assistenza sanitaria estero

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO PER GLI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO ITALIANO

Di seguito sono fornite le indicazioni sulle forme e sulle differenti modalità di assistenza sanitaria all’estero di cui possono usufruire i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.









    1. Nei paesi della Comunità Europea e dello spazio economico europeo

      Al cittadino che si reca per turismo all'estero le cure sanitarie necessarie sono garantite attraverso la Carta Nazionale dei Servizi - TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia).

      La Carta Nazionale dei Servizi è valida nei seguenti Paesi:

      • Paesi comunitari
      • Paesi che aderiscono allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
      • Confederazione Svizzera

      Per ottenere le cure sanitarie necessarie il cittadino deve esibire la Carta Nazionale dei Servizi o il Certificato provvisorio sostitutivo all'atto della fruizione della prestazione presso la Struttura Sanitaria estera.

      Il cittadino fruisce gratuitamente delle cure, salvo il pagamento del ticket previsto nel Paese estero di soggiorno.

      Qualora il cittadino abbia sostenuto direttamente tutte le spese sanitarie (perché sprovvisto della Carta Nazionale dei Servizi o per altri problemi verificatisi con la struttura sanitaria estera), al rientro in Italia potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, che verranno liquidate secondo la tariffazione dello Stato estero, ad eccezione della quota ticket dovuta.

      Nei paesi Extra Cee con cui vigono accordi bilaterali

      Al cittadino che si reca per turismo in Paesi extra Unione Europea sono assicurate le cure sanitarie secondo gli specifici accordi in vigore che talvolta le prevedono solo per alcuni casi e categorie.

      I Paesi extra Unione Europea con cui vigono Accordi bilaterali sono: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Tunisia.

      I cittadini devono fare richiesta dell'attestato inerente, se aventi diritto, prima di partire e si informa che non è consentito il rimborso per le spese eventualmente sostenute.

      Nei paesi Extra Cee con cui non vi sono accordi

      Per soggiorni in Stati esteri in cui non vigono accordi con l'Italia, per usufruire dell'assistenza sanitaria è consigliabile stipulare un'assicurazione privata (generalmente proposta dalle agenzie di viaggio).

    1. Nei paesi della comunità europea e dello spazio economico europeo

      Gli assistiti residenti all'estero appartenenti alle categorie, di seguito elencate, possono richiedere il rilascio del formulario S1 che consente loro l'iscrizione al Servizio Sanitario nel Paese di residenza:

      • lavoratori distaccati (previo rilascio mod. A1 dell'INPS). Gli appartenenti a questa categoria possono essere anche solo domiciliati all'estero
      • studenti (con certificazione di iscrizione al corso di studi)
      • lavoratori in Lombardia residenti in Svizzera (con dichiarazione del datore di lavoro italiano se lavoratori dipendenti o iscrizione alla camera di commercio/partita IVA/posizione INPS e ultima dichiarazione dei redditi se lavoratori autonomi). Per questa categoria la competenza del rilascio del formulario S1 è dell'Azienda Sanitaria della sede di lavoro.
      • titolari di sola pensione contributiva italiana ed iscritti all'AIRE. Per questa categoria la competenza del rilascio del formulario S1 è dell'Azienda Sanitaria dove è ubicato il Comune di ultima residenza in Italia
      • familiari, residenti in paesi CEE e spazio economico europeo, a carico fiscale di lavoratori italiani residenti in Italia

      Nei paesi Extra Cee

      Ai lavoratori distaccati nei paesi Extra Cee ed agli studenti titolari di borsa di studio è riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria indiretta tramite il rilascio dell'attestato D.P.R. 618/80 art. 15 da richiedere prima di partire.

    1. A chi si rivolge

      Il trasferimento per cure all'estero in centri di altissima specializzazione è previsto soltanto nel caso in cui il cittadino non possa ottenere in modo tempestivo ed adeguato l'assistenza necessaria in Italia.

      Come accedere

      La richiesta di autorizzazione al trasferimento all'estero per cure viene presentata all'ASST Lariana indicando il centro di altissima specializzazione estero e corredando la domanda della proposta motivata rilasciata da un medico specialista nella branca in cui viene chiesto l'intervento e dell'eventuale documentazione clinica e amministrativa.

      L'ASST trasmette la pratica al Centro Regionale di riferimento indicato dalla Regione competente per la patologia dichiarata per la necessaria autorizzazione.

      Per il ricovero in Paesi U.E. in strutture pubbliche o convenzionate ottenuta l'autorizzazione preventiva dal centro regionale di riferimento, sarà l'ATS Insubria ad emettere il modello S2 da presentare al centro estero.

      L'onere del ricovero è a carico del S.S.N..Il paziente è invece tenuto al versamento del corrispondente ticket, secondo le norme in vigore nel paese europeo che eroga la prestazione.

      Per il ricovero in Paesi extra U.E. o in strutture private di un Paese della U.E. si attiva la modalità dell’assistenza indiretta: il paziente autorizzato in modo preventivo al trasferimento provvede direttamente al pagamento delle spese connesse al ricovero e, al rientro in Italia, chiede all’ATS Insubria il rimborso delle spese sostenute presentando le fatture originali con le quietanze vidimate dal Consolato ed una relazione clinica delle prestazioni sanitarie effettuate.

      L’entità del rimborso è determinato da norme statali e viene effettuato da ATS dopo la valutazione dei presupposti necessari.

      Documenti necessari

      • istanza dell'interessato
      • proposta motivata* rilasciata da un medico specialista di strutture pubbliche o private accreditate
      • eventuale documentazione clinica e amministrativa
      • documento d'identità

      * Nella proposta il medico deve indicare l'impossibilità di ottenere in Italia cure equivalenti o entro i tempi richiesti dalle condizioni di salute del richiedente